Convenzione di Ginevra 1951

Art. 1 Definizione del termine di “rifugiato”: Chiunque tiene un giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che:
hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

Art. 3 Divieto delle discriminazioni. Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d’origine

Art. 4 Religione Gli Stati Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro religione e la libertà d’istruzione religiosa dei loro figli.

Art. 15 Diritto d’associazione. Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.

Art. 17 Professioni dipendenti. Gli Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse circostanze ai cittadini di uno Stato estero, per ciò che concerne l’esercizio di un’attività professionale dipendente.

Art. 18 Professioni indipendenti. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per ciò che concerne l’esercizio di una professione indipendente nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, come pure per la costituzione di società commerciali e industriali.

Art. 19 Professioni liberali. Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente sul suo territorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

Art. 20 Razionamento. Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarsi, i rifugiati saranno trattati come i cittadini dello Stato che entra in considerazione.
Art. 21 Alloggio. In materia di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

Art. 22 Educazione pubblica. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini. Per ciò che riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all’estero, l’esenzione delle tasse scolastiche e l’assegnazione di borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

Art. 23 Assistenza pubblica. In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso tratt. Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:
la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, sempre chè tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative; la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonchè quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale),

Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne: la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, semprechè tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative; la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonchè quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale).

Art. 31 Rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese ospitante
Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati soltanto nella misura necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo fintanto che lo statuto di questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato regolato o essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese. Gli Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un termine adeguato e tutte le facilitazioni necessarie affinchè possano ottenere il permesso d’entrata in un altro paese.

Art. 32 Espulsione
Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.
L’espulsione può essere eseguita soltanto in base a una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti a un’autorità competente o davanti a una o più persone specialmente designate dall’autorità competente.Gli Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.
Gli Stati Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano necessarie.

Art. 33 Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.

Art. 34 Naturalizzazione
Gli Stati Contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.

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